Testo Unico›Capo III
Art. 200
Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
In vigore dal 8 mag 1928
La pagella scolastica è ritirata dal maestro all'atto della inscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, è riconsegnata all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-200