Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 177
245 / 276Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-177