Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 172
Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
In vigore dal 8 mag 1928
L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate, esistenti nella località in cui l'obbligato è domiciliato o residente.
Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'età dell'obbligo è tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella località da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, è consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-172