Testo Unico›Capo VII
Art. 168
Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740.
In vigore dal 8 mag 1928
La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari è composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:
a) due professori scelti tra quelli universitari della facoltà di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;
b) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia;
c) un avvocato erariale;
d) due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;
e) un direttore didattico comunale o un maestro elementare.
Il presidente della Commissione è scelto dal ministro tra i membri di essa.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.
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