Testo Unico›Capo VII
Art. 165
Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 7 feb 1960
Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorità scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.
Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sarà depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.
Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.
Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-165