Testo UnicoCapo VII

Art. 170

Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753.

In vigore dal 8 mag 1928
(, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753). Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, può il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorità scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.
Storico versioni

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