Testo Unico›Capo VII
Art. 170
Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753.
In vigore dal 8 mag 1928
(, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;
R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753).
Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, può il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorità scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.
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