Testo Unico›Capo V
Art. 151
Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641.
In vigore dal 8 mag 1928
Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podestà secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-151