Testo UnicoCapo V

Art. 151

Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641.

In vigore dal 8 mag 1928
Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podestà secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.
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