Testo UnicoCapo V

Art. 153

Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
In caso di urgenza il provveditore o il podestà d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, può sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.
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