Testo UnicoCapo V

Art. 150

Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene: 1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni; 3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non può essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio; 4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina; 5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua: se temporanea non può essere minore di tre mesi. In casi di lieve mancanza il direttore o il podestà secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorità scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non è ammesso alcun ricorso. Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.
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