Testo Unico›Capo V
Art. 152
Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.
Le dimissioni dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.
Storico versioni
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