Testo Unico›Capo VI
Art. 158
Art. 1 e 2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924.
In vigore dal 8 mag 1928
Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.
Con la stessa decorrenza sono altresì estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell', ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell' del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualità di militari od assimilati nelle località e nei periodi indicati nell' dello stesso decreto.
Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, con la decorrenza ivi stabilita.
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