Testo UnicoCapo III

Art. 16

Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-16

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