Testo Unico›Capo IV
Art. 20
Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.
Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.
Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-20