Testo Unico›Capo III
Art. 18
Art. 1, 2 e 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.
In vigore dal 8 mag 1928
Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi Istituti dei sordomuti e nelle Scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L.20 per ogni ulteriore gruppo di 10.
Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.
Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.
I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella città nella quale hanno luogo gli esami.
Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi è corrisposta una diaria di L. 25.
I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla Amministrazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-18