Testo UnicoCapo III

Art. 14

Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640.

In vigore dal 27 giu 1930
Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardatati i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Oltre alle attribuzioni fissate dall'art. 14 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il Regio ispettore scolastico esercita anche le seguenti: a) infligge la punizione della censura; b) ordina la chiusura delle scuole private, aperte senza autorizzazione; c) vigila sull'impiego dei sussidi per l'arredamento scolastico e provvede ai necessari collaudi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-14

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