Testo Unico›Capo III
Art. 12
Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.
La sede del loro ufficio è presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.
Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo è indicato nella tabella B.
Storico versioni
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