Testo UnicoCapo III

Art. 10

Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286.

In vigore dal 8 mag 1928
Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici. È pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare. Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorità e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Il numero dei posti di ispettore centrale è indicato nella tabella B.
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