Testo UnicoCapo II

Art. 7

Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
L'ufficio di Regio provveditore agli studi si può conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorità morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo A di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-7

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