Testo Unico›Capo III
Art. 17
Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598.
In vigore dal 20 ago 1929
Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.
Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facoltà di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.
La tassa di ammissione al concorso è di L. 50.
I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina è quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta.
I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sarà assorbita nei successivi aumenti.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-17