Testo Unico›Titolo III
Art. 110
Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non può in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;
b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.
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