Testo UnicoTitolo III

Art. 113

Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-113

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo