Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 116
Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all' e in quelle non classificate, gestite dagli Enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.
A questa regola non è lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.
Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro è di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.
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