Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 117
Art. 4 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
In vigore dal 20 ago 1929
Il concorso è indetto per posti d'insegnante straordinario ogni due anni dal provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.
I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facoltà di cui all', lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti è determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorso con le stesse modalità, tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.
Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.
In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella E. I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-117