Testo Unico›Titolo III
Art. 113
200 / 276Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-113