Art. 112 · Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoTitolo III

Art. 112

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Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-112