Testo UnicoCapo II

Art. 130

Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio. I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente. Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facoltà di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purchè assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.
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