Art. 132 · Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199.
Testo UnicoCapo II

Art. 132

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Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199.

In vigore dal 8 mag 1928
Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio. Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio. La dispensa, di cui al precedente comma, è decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sarà inteso anche il parere rispettivamente del podestà e del governatore.
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