Testo Unico›Capo III
Art. 139
Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario.
Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.
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