Art. 139 · Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo III

Art. 139

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Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario. Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-139