Testo UnicoCapo IV

Art. 143

Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211.

In vigore dal 8 mag 1928
È data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali. L'assegnazione della sede è fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro è trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti così assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'.
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