Regolamento
Art. 27
In vigore dal 20 mag 1927
Quando si debba procedere, ai sensi dell' del decreto-legge, alla distruzione di tutto o parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione.
Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle sue immediate vicinanze.
I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.
Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicultore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, l'esperto può essere coadiuvato dagli agenti della forza pubblica che sono tenuti ad assisterlo e prestare il loro ausilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-27