Regolamento
Art. 23
In vigore dal 20 mag 1927
In caso di fusione di due o più Consorzi provinciali, i vari patrimoni consorziali, compresi i fondi di cassa, si fondono in un unico patrimonio.
Il servizio di cassa resta affidato ad uno solo degli Istituti che prima lo disimpegnavano, a scelta del Ministero per l'economia nazionale.
Le Commissioni consorziali dei Consorzi che si fondono cessano dalla loro carica e si procederà alla elezione di una nuova Commissione unica.
Cessano anche tutte le cariche di presidente, vice presidente, segretario contabile, esperti, ecc.
Il decreto Ministeriale che stabilisce la fusione di due o più Consorzi fissa anche la sede del Consorzio risultante dalla fusione.
Tutte le attribuzioni di controllo sui Consorzi, che in base alla legge ed al presente regolamento sono demandate al Prefetto della Provincia in caso di Consorzi provinciali, spettano, nel caso di Consorzi interprovinciali, al Prefetto della Provincia nella quale ha sede il Consorzio risultante dalla fusione.
Storico versioni
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