Regolamento
Art. 22
In vigore dal 20 mag 1927
La Commissione consorziale compila, annualmente, l'elenco dei contribuenti, e i bilanci preventivo e consuntivo.
Tali elenchi e bilanci sono sottoposti all'esame dell'assemblea dei consorziati e, quindi, all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia. Di essi, a cura del Consiglio dell'economia, è inviata copia al Ministero dell'economia nazionale.
La Commissione, inoltre, compila il regolamento per il funzionamento interno del Consorzio e deve curare l'applicazione delle disposizioni della legge, del presente regolamento e del regolamento interno.
Il bilancio preventivo deve essere presentato al Ministero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-22