Regolamento
Art. 17
In vigore dal 20 mag 1927
Ogni Consorzio si provvederà, a seconda della vastità della circoscrizione e del numero degli alveari posseduti dagli apicultori consorziati, di uno o più esperti per le funzioni che la legge ha affidato agli esperti.
Gli esperti potranno avere una retribuzione la cui misura sarà fissata dalla Commissione consorziale.
Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese dei viaggi, sia per via ordinaria che per ferrovia, che debbono compiere per l'espletamento delle loro mansioni, nonché tutte quelle altre da essi fatte e che siano state preventivamente autorizzate dalla Commissione consorziale o dal presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-17