Regolamento
Art. 15
In vigore dal 20 mag 1927
Per le rinnovazioni parziali della Commissione consorziale, alla scadenza dei bienni dalla nomina, si procede con le stesse norme stabilite per la prima nomina. La convocazione degli elettori è fatta dal presidente 30 giorni avanti alla scadenza.
I componenti della Commissione scaduti possono essere rieletti.
Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichino vacanze di posti tra i componenti la Commissione consorziale, il Prefetto procederà, entro 30 giorni, a coprire le vacanze, chiamando a far parte della Commissione quello o quegli apicultori consorziati che, nelle ultime elezioni, ebbero il maggior numero di voti dopo l'ultimo dei membri eletti.
I componenti così nominati durano in carica per tutto il tempo per il quale vi sarebbero rimasti quelli che essi hanno rispettivamente sostituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-15