Regolamento

Art. 10

In vigore dal 26 apr 1968
Il bilancio dei Consorzi è costituito dalle contribuzioni degli apicultori consorziati, che, ai sensi dell'ultimo comma dell' del decreto-legge, devono essere proporzionali al numero degli alveari posseduti. In ogni caso, però, tale contribuzione non potrà superare L. 2 annue per alveare, sia razionale che villico. Agli effetti della contribuzione, per chi eserciti l'industria dell'allevamento di api o di regine, ogni due nuclei si considerano come un alveare razionale.

Note all'articolo

  • Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 487, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura massima, stabilita nell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicultori consorziati, viene elevata a lire venti per alveare, sia razionale che villico".
  • La L. 18 marzo 1968, n. 355, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-10

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