Regolamento

Art. 6

In vigore dal 20 mag 1927
Per la costituzione facoltativa dei Consorzi apistici provinciali di cui al primo comma dell' del decreto-legge, il Consiglio provinciale dell'economia dovrà trasmettere al Ministero dell'economia nazionale, insieme con la domanda per la costituzione del Consorzio, anche le domande originali degli apicultori della provincia che richiesero la formazione del Consorzio stesso, le quali dovranno ciascuna indicare, oltrechè chiaramente il nome e cognome e residenza dell'apicultore, anche il numero degli alveari che esso possiede. I Consorzi facoltativi sono costituiti con decreto del Ministero per l'economia nazionale. Il decreto è inviato dal Ministero al Prefetto cui spetta darvi esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-6

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