Regolamento

Art. 9

In vigore dal 20 mag 1927
Ciascun Consorzio è amministrato da una Commissione consorziale composta di non meno di cinque e non più di nove membri. Essa è costituita esclusivamente da apicultori consorziati. La Commissione si rinnova per metà ogni due anni. Al termine del primo biennio la scadenza è data dalla sorte per i bienni successivi dalla anzianità. La Commissione è nominata, mediante elezioni, dagli apicultori della provincia in cui si è costituito il Consorzio. Ciascun apicultore ha un voto per ogni dieci alveari posseduti o frazione di dieci, ma mai oltre i sei voti complessivi. Le elezioni per la nomina della Commissione consorziale avranno luogo in giorni e località che saranno destinati dal Prefetto, il quale designerà la persona che presiederà il seggio. Funzionano da scrutatori i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti. Un altro consorziato scelto dal presidente funziona da segretario. Ciascun apicultore consorziato può farsi rappresentare alla votazione con semplice lettera di delegazione la cui firma dovrà essere autenticata dal podestà. La votazione ha luogo per appello nominale, mediante schede portanti ciascuna tanti nomi quanti sono i membri della Commissione da eleggere. Terminato l'appello, se giungano nella sala elettori che non abbiano votato, il presidente li invita a votare. Trascorsa un'ora dal compiuto appello il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme con gli scrutatori fa il computo dei voti. La votazione è valida quando dal computo risulti vi abbia partecipato la metà più uno degli elettori consorziati. Terminato lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato dichiarando eletti coloro che ottennero il maggior numero di voti. A parità di voti tra due o più candidati sono proclamati eletti coloro che posseggono un maggior numero di alveari. Riuscendo infruttuose le elezioni e non effettuandosi la votazione, la Commissione consorziale è nominata dal Prefetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-9

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