Regolamento
Art. 4
In vigore dal 20 mag 1927
Gli enti apistici, le associazioni apistiche, comunque denominate di cui al 2° comma dell' del decreto-legge, per poter assumere le funzioni di Consorzio apistico provinciale, debbono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione od ente;
b) estratto autentico del libro dei verbali dell'ente o
associazione, da cui risulti la deliberazione presa
dall'assemblea dei soci. Tale deliberazione dovrà esser presa con l'intervento di almeno due terzi dei soci facenti parte
dell'associazione, od ente, a maggioranza assoluta dei presenti,
sempre che questa rappresenti anche la maggioranza degli
alveari a favo mobile della provincia.
Il Ministero dell'economia nazionale, qualora creda di accogliere la domanda, autorizza l'ente interessato a funzionare da Consorzio apistico, indicando, ove occorra, nel decreto, anche le norme per il funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-4