Regolamento

Art. 4

In vigore dal 20 mag 1927
Gli enti apistici, le associazioni apistiche, comunque denominate di cui al 2° comma dell' del decreto-legge, per poter assumere le funzioni di Consorzio apistico provinciale, debbono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale. Alla domanda devono essere allegati: a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione od ente; b) estratto autentico del libro dei verbali dell'ente o associazione, da cui risulti la deliberazione presa dall'assemblea dei soci. Tale deliberazione dovrà esser presa con l'intervento di almeno due terzi dei soci facenti parte dell'associazione, od ente, a maggioranza assoluta dei presenti, sempre che questa rappresenti anche la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia. Il Ministero dell'economia nazionale, qualora creda di accogliere la domanda, autorizza l'ente interessato a funzionare da Consorzio apistico, indicando, ove occorra, nel decreto, anche le norme per il funzionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-4

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