Regolamento

Art. 2

In vigore dal 20 mag 1927
Nelle provincie nelle quali siasi costituito il Consorzio di apicultori, ai sensi dell' del decreto-legge, il censimento degli alveari dovrà esser tenuto annualmente al corrente a cura del Consorzio. A tal fine gli apicultori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali e villici. I dati di tali successivi censimenti saranno, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmessi al Consiglio provinciale dell'economia ed al Ministero dell'economia nazionale a cura del Consorzio.
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