Regolamento
Art. 2
In vigore dal 20 mag 1927
Nelle provincie nelle quali siasi costituito il Consorzio di apicultori, ai sensi dell' del decreto-legge, il censimento degli alveari dovrà esser tenuto annualmente al corrente a cura del Consorzio.
A tal fine gli apicultori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali e villici.
I dati di tali successivi censimenti saranno, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmessi al Consiglio provinciale dell'economia ed al Ministero dell'economia nazionale a cura del Consorzio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-2