Regolamento

Art. 1

In vigore dal 20 mag 1927
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura. . Tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie e qualunque ne sia il numero, hanno l'obbligo di denunciare, allorchè saranno stati indetti i censimenti di cui all' del decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, al Prefetto, o a quella Autorità che sarà indicata dal decreto prefettizio che indice il censimento, il numero degli alveari posseduti e di indicare la località ove essi sono situati. Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di fornire, non fornisca, o comunque alteri le notizie in merito al censimento di cui sopra sarà passibile delle sanzioni previste dall' della legge 9 luglio 1926, n. 1162. Il censimento dovrà essere fatto tenendo distinti gli alveari a favo mobile (o razionali) da quelli a favo fisso (villici). Il censimento è fatto per provincia. I Prefetti, raccolti i dati, li trasmetteranno ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia e al Ministero dell'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-1

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