Regolamento

Art. 18

In vigore dal 20 mag 1927
L'assunzione degli esperti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esami teorico-pratici, il cui programma deve essere pubblicato insieme con il bando di concorso. La laurea in scienze naturali, agrarie e in medicina veterinaria è titolo di preferenza. L'assunzione è fatta con contratto di lavoro a tempo determinato. La nomina non diviene esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero per l'economia nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo