Regolamento
Art. 18
In vigore dal 20 mag 1927
L'assunzione degli esperti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esami teorico-pratici, il cui programma deve essere pubblicato insieme con il bando di concorso.
La laurea in scienze naturali, agrarie e in medicina veterinaria è titolo di preferenza.
L'assunzione è fatta con contratto di lavoro a tempo determinato.
La nomina non diviene esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero per l'economia nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-18