Regolamento

Art. 16

In vigore dal 20 mag 1927
Il Ministro per l'economia nazionale può, con suo decreto e quando a suo giudizio discrezionale lo ritenga opportuno per il regolare funzionamento del Consorzio, sciogliere la Commissione consorziale. In tal caso, col decreto di scioglimento, nomina anche un delegato straordinario, che può essere o uno degli apicultori consorziati o un funzionario governativo, che assume le funzioni ed i poteri del presidente e della Commissione consorziale, finché essa non sia ricostituita. L'amministrazione straordinaria del delegato governativo non può durare oltre i dodici mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-16

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