Regolamento

Art. 20

In vigore dal 20 mag 1927
Il servizio di cassa dei Consorzi è disimpegnato da un istituto di credito avente sede o succursali nella città sede del Consorzio. Tale Istituto è designato dalla Commissione consorziale. Le norme per il servizio di cassa sono stabilite dalla Commissione consorziale e sono subordinate alla approvazione del Prefetto. L'Istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa può essere compensato con una percentuale da fissare caso per caso, con l'approvazione del Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-20

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