Regolamento

Art. 24

In vigore dal 20 mag 1927
Il Ministro per l'economia nazionale può, con provvedimento definitivo, sciogliere il Consorzio. Lo scioglimento può anche essere chiesto dall'assemblea dei consorziati. La richiesta deve essere fatta a maggioranza assoluta di voti, la quale deve inoltre rappresentare anche la maggioranza degli alveari a favo mobile compresi nel Consorzio. In caso di cessazione o scioglimento di un Consorzio il Ministro nomina, come all', un delegato straordinario per la liquidazione delle attività del Consorzio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-24

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