Regolamento
Art. 26
In vigore dal 20 mag 1927
L'apicultore il cui apiario sia stato dichiarato infetto, giusta l' del decreto-legge, qualora intenda chiedere un ulteriore accertamento, deve fare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi non oltre il terzo giorno da quello in cui egli ebbe la comunicazione ufficiale, da parte del Consorzio, della dichiarazione della infezione dell'apiario. Alla lettera dovrà essere unita la ricevuta del vaglia postale o un assegno bancario per la somma occorrente per il secondo accertamento. L'ammontare di tale somma sarà costituito dalle spese di viaggio in seconda classe sulle strade ferrate e da quelle che effettivamente occorrano per i percorsi su via ordinaria, tanto di andata che di ritorno, per l'esperto o gli esperti che dovranno compiere il secondo accertamento, più una diaria nella misura stabilita dal regolamento interno del Consorzio per ciascun esperto e per tutto il tempo che occorrerà per il viaggio e l'accertamento.
Il Consorzio, ricevuta la richiesta del secondo accertamento, ha l'obbligo di notificare all'apicultore richiedente, entro quattro giorni dal ricevimento del ricorso, l'invio di altri esperti. La mancanza di notifica entro il suddetto termine equivale ad accettazione del ricorso.
Nel frattempo il possessore degli alveari dichiarati infetti non può rimuoverli, venderli od alienarli.
Tale divieto cessa se entro l'ottavo giorno da quello in cui spedì la raccomandata per il secondo accertamento, questo non sia stato effettuato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-26