Regolamento
Art. 30
In vigore dal 20 mag 1927
I Prefetti che, à sensi dell' del decreto-legge, vietino sia la rimozione dalla propria provincia di arnie, api, alveari od altro materiale infetto, sia la introduzione di api da provincie ritenute infette, sia la introduzione di api di varietà e razze diverse dall'apis ligustica, devono dar notizia del divieto agli altri Prefetti del Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-30