Regolamento
Art. 32
In vigore dal 20 mag 1927
Agli effetti dell' del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, e giusta l' del decreto stesso, i Prefetti del Regno, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, indiranno, nelle rispettive provincie, il censimento degli alveari, sia a favo fisso che a favo mobile, in esse esistenti.
Tali censimenti seguiranno secondo le norme di cui all'art. l del presente regolamento.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-32