Art. 1

In vigore dal 20 mag 1927
VITTORIO EMANUELE III. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Rocco - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 20. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-rd-1

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