Art. 1
In vigore dal 20 mag 1927
VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo
- Rocco - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 20. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-rd-1