Regolamento
Art. 28
In vigore dal 20 mag 1927
L'esperto che si reca in un apiario per distruggere, giusta l'articolo precedente, alveari o favi infetti deve essere a ciò autorizzato, con ordine scritto del presidente del Consorzio, vidimato dal Prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-28