Regolamento

Art. 28

In vigore dal 20 mag 1927
L'esperto che si reca in un apiario per distruggere, giusta l'articolo precedente, alveari o favi infetti deve essere a ciò autorizzato, con ordine scritto del presidente del Consorzio, vidimato dal Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-28

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